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Rateizzazione della cartella esattoriale
La rateazione della cartella esattoriale è la possibilità che l’agente della Riscossione concede al debitore per consentirgli di saldare l’importo iscritto a ruolo con pagamento rateale.
Circa le modalità di rateazione della cartella esattoriale ed il numero di rate concedibili, è necessario fare riferimento ai regolamenti di ciascun agente della riscossione.
Pubblicato in cartella esattoriale
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- a seguito Controllo automatizzato su unico (anno)
- a seguito di accertamento con adesione o di conciliazione giudiziale o per omessa impugnazione e avviso di accertamento o di liquidazione
- a seguito di anomalie e irregolarità mod. unico (anno)
Numero massimo di rate consentito
Il numero massimo di rate consentito varia in relazione all´importo da versare:
Fino a 5.000,00 euro possono essere versate un numero massimo di 6 rate trimestrali;
tra 5.000,01 e 50.000,00 euro possono essere versate un numero massimo di 20 rate trimestrali;
oltre 50.000,00 euro possono essere versate un numero massimo di 20 rate trimestrali, previa prestazione delle garanzie previste dalla legge, che devono essere prodotte all´ufficio entro dieci giorni dal versamento della prima rata.
Attenzione: se la somma da versare è inferiore a 500 euro con riferimento alle comunicazioni relative alla tassazione separata (T.F.R., arretrati, ecc.) ovvero 2.000 euro con riferimento alle comunicazioni relative al controllo automatizzato o al controllo formale delle dichiarazioni, è possibile rateizzare l´importo dovuto (numero massimo di sei rate trimestrali) a condizione che l´ufficio dell´Agenzia riconosca la temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente. A tal fine, l´interessato deve presentare apposita richiesta all´ufficio entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione e, in caso di accoglimento della stessa, effettuare il versamento della prima rata entro i medesimi trenta giorni.
Sull´importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5% annuo. Gli interessi decorrono dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui è stata elaborata la comunicazione (data riportata sulla prima pagina della stessa) e vanno calcolati fino al giorno di scadenza della rata.
Controllo automatico e formale – calcolo delle rate
Dal 2008 è possibile rateizzare le somme dovute in seguito al controllo automatizzato e al controllo formale delle dichiarazioni (art. 3-bis D. Lgs. n. 462/97). Le rate sono trimestrali e di pari importo. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5% annuo.
Termini di versamento delle rate
Per beneficiare della rateazione è necessario effettuare il versamento della prima rata entro trenta giorni dalla data in cui si riceve la comunicazione. Le rate successive devono essere versate entro l´ultimo giorno di ciascun trimestre successivo a quello di scadenza della prima rata.
Esempio: un contribuente riceve la comunicazione del controllo formale il 5 maggio 2008. La prima rata deve essere versata entro il 4 giugno 2008; la seconda rata entro il 30 settembre 2008 (ultimo giorno del terzo mese successivo al 4 giugno 2008); le rate successive vanno versate entro il 31 dicembre 2008, 31 marzo 2009 e così via.
Compilazione dei modelli F24
Per il versamento delle rate deve essere utilizzato il modello di pagamento F24, indicando separatamente gli importi della rata e degli interessi dovuti per la rateazione, utilizzando i rispettivi codici tributo secondo il prospetto di seguito riportato:
Tipologia di atto Codice tributo relativo alla rata Codice tributo relativo agli interessi di rateazione
art. 36 bis 9001 9002
art. 36 ter 9006 9007
art. 36 bis - T.F.R. 9526 9003
art. 36 bis - Arretrati 9527 9004
Decadenza dal beneficio della rateazione
Il mancato pagamento delle somme dovute alla scadenza prevista comporta la decadenza dalla rateazione e l´importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto già versato, viene iscritto a ruolo. In tal caso, non è ammessa la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo

